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Prestazioni sanitarie esenti da IVA anche se svolte contrattualmente da più soggetti autonomi

12 Settembre 2022
Prestazioni sanitarie esenti da IVA anche se svolte contrattualmente da più soggetti autonomi

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico della Sanità (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), oppure individuate con apposito decreto ministeriale.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. il regime di esenzione è quindi riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano: - dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona; - fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge;
  2. relativamente alla definizione di “prestazione medica”, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, ma alla finalità cui la stessa è sottesa (per tutte, sentenza 20 novembre 2003, causa C-307/01);
  3. rientrano nell’esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi (C.M. 3 agosto 1979, n. 25);
  4. sono esenti anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall’odontotecnico) in quanto svolte nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse (C.M. 28 febbraio 1991, n. 13);
  5. rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione, infine, anche le prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell’intera prestazione (risoluzione n. 87/E/2006);
  6. la cessione tra due o più laboratori odontotecnici che eseguono una o più lavorazioni parziali è esente da Iva, in quanto prestazioni rese nell’esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza, realizzate e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria resa dal medico-odontoiatra (C.M. 2 maggio 1995, n. 129).

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2022, n. 452 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di esenzione IVA si applica anche nel caso in cui il soggetto A (committente) - proprietario della struttura sanitaria dotata di un proprio laboratorio di analisi - cura il rapporto con il paziente, provvedendo ai prelievi e alla raccolta del materiale biologico, e il soggetto B - una volta ritirati i campioni da esaminare - effettua le analisi presso il proprio laboratorio e trasmette i relativi referti ad A, che provvede a consegnarli al paziente. Il rapporto contrattuale instaurato tra le parti è infatti funzionale alla realizzazione di un’unica prestazione diretta alla diagnosi e cura della persona, così come richiesto dalla norma.