Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico della Sanità (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), oppure individuate con apposito decreto ministeriale.
Al riguardo si precisa quanto segue:
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2022, n. 452 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di esenzione IVA si applica anche nel caso in cui il soggetto A (committente) - proprietario della struttura sanitaria dotata di un proprio laboratorio di analisi - cura il rapporto con il paziente, provvedendo ai prelievi e alla raccolta del materiale biologico, e il soggetto B - una volta ritirati i campioni da esaminare - effettua le analisi presso il proprio laboratorio e trasmette i relativi referti ad A, che provvede a consegnarli al paziente. Il rapporto contrattuale instaurato tra le parti è infatti funzionale alla realizzazione di un’unica prestazione diretta alla diagnosi e cura della persona, così come richiesto dalla norma.
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