L’art. 10 del decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) ha introdotto – attraverso la modifica dell’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – alcune importanti novità in materia di Irap, con effetto a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 22 giugno 2022.
In particolare:
IRAP: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” |
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DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE |
Le seguenti deduzioni spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:
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DEDUZIONI ABROGATE |
Sono state abrogate le seguenti agevolazioni:
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – DEDUZIONE INTEGRALE |
La deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) è stata sostituita dalla deduzione integrale del costo complessivo del medesimo personale (art. 11, comma 4-octies , D.Lgs. 446/97). Ciò significa che il costo deducibile non dev'essere più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/97. |
Al riguardo, con la Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E, sono state fornite le seguenti indicazioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, precisando comunque che per il primo anno è possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole contenute nelle istruzioni relative al modello IRAP 2022, e quindi senza tener conto di quanto affermato con la risoluzione in esame.
In particolare:
RIGO |
CONTENUTO |
IS1, colonna 2 IS4, colonna 3 IS5, colonna 2 |
Deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. |
IS2 IS3 IS6 |
Non devono essere compilati. |
IS7, colonna 3 |
Deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/97.(1) |
IS9 |
Eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dall'art. 11, commi 1 e 4-bis.1, D.Lgs. 446/97, rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. |
(1) Si tratta della deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2). |
Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2022
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