News
DECRETO "SEMPLIFICAZIONI", DICHIARAZIONI

Deduzioni costo personale: dal Fisco indicazioni per il modello IRAP 2022, con facoltà di disapplicazione per quest'anno

18 Luglio 2022
Deduzioni costo personale: dal Fisco indicazioni per il modello IRAP 2022, con facoltà di disapplicazione per quest'anno

L’art. 10 del decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) ha introdotto – attraverso la modifica dell’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – alcune importanti novità in materia di Irap, con effetto a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 22 giugno 2022.

In particolare:

IRAP: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le seguenti deduzioni spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lettera a), n. 1), D.Lgs. 446/1997);

  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lettera a), n. 5), D.Lgs. 446/1997);

  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro (art. 11, comma 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997).

DEDUZIONI ABROGATE

Sono state abrogate le seguenti agevolazioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lettera a), n. 2), D.Lgs. 446/1997) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lettera a), n. 4), D.Lgs. 446/1997);

  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. 446/97).

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – DEDUZIONE INTEGRALE

La deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) è stata sostituita dalla deduzione integrale del costo complessivo del medesimo personale (art. 11, comma 4-octies , D.Lgs. 446/97). Ciò significa che il costo deducibile non dev'essere più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/97.

Al riguardo, con la Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E, sono state fornite le seguenti indicazioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, precisando comunque che per il primo anno è possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole contenute nelle istruzioni relative al modello IRAP 2022, e quindi senza tener conto di quanto affermato con la risoluzione in esame.

In particolare:

RIGO

CONTENUTO

IS1, colonna 2

IS4, colonna 3

IS5, colonna 2

Deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

IS2

IS3

IS6

Non devono essere compilati.

IS7, colonna 3

Deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/97.(1)

IS9

Eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dall'art. 11, commi 1 e 4-bis.1, D.Lgs. 446/97, rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

(1) Si tratta della deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2).

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2022