Le garanzie statali ai finanziamenti concesse nella misura del 100% dal Fondo centrale di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 , lett. m), del D.L. n. 23/2020, concorrono per intero al massimale della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, mentre le garanzie concesse fino a un massimo del 90% dell'importo del finanziamento, ai sensi del comma 1 , lett. c) della predetta norma, si inquadrano nella Sezione 3.2 e concorrono alla verifica del massimale della Sezione 3.1 limitatamente all'abbuono del premio di garanzia.
Tali indicazioni sono contenute nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381 in materia di aiuti di Stato, resa ieri in Commissione finanze del Senato dal sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra.
In particolare, il Mef ha precisato che:
Per quanto riguarda la richiesta di un’elencazione degli “altri aiuti” da indicare nel modello di autodichiarazione, approvato con il Provvedimento direttoriale n. 143438 del 27 aprile 2022 , il Mef rileva che non è possibile fornire una lista esaustiva poiché molti di questi risultano concessi da amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate. Nella risposta viene tuttavia precisato che “le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo”.
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