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Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, garanzie sui finanziamenti nel calcolo del massimale

6 Luglio 2022
Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, garanzie sui finanziamenti nel calcolo del massimale

Le garanzie statali ai finanziamenti concesse nella misura del 100% dal Fondo centrale di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 , lett. m), del D.L. n. 23/2020, concorrono per intero al massimale della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, mentre le garanzie concesse fino a un massimo del 90% dell'importo del finanziamento, ai sensi del comma 1 , lett. c) della predetta norma, si inquadrano nella Sezione 3.2 e concorrono alla verifica del massimale della Sezione 3.1 limitatamente all'abbuono del premio di garanzia.

Tali indicazioni sono contenute nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381 in materia di aiuti di Stato, resa ieri in Commissione finanze del Senato dal sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra.

In particolare, il Mef ha precisato che:

  1. la prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (in quanto nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio è assunto dal soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide pertanto, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l'intero importo;
  2. la seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del Temporary Framework. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un plafond massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del plafond di cui alla medesima sezione 3.1.

Per quanto riguarda la richiesta di un’elencazione degli “altri aiuti” da indicare nel modello di autodichiarazione, approvato con il Provvedimento direttoriale n. 143438 del 27 aprile 2022 , il Mef rileva che non è possibile fornire una lista esaustiva poiché molti di questi risultano concessi da amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate. Nella risposta viene tuttavia precisato che “le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo”.