Sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E .
Si ricorda che l’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:
L’Agenzia ha inoltre precisato che:
Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati