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COMMERCIALISTI

Non è possibile utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti all'albo

20 Aprile 2022
Non è possibile utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti all'albo

Con l’Informativa 21 marzo 2022, n. 33/2022, il Cndcec aveva fornito indicazioni in merito all’adozione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei nuovi codici ATECO per i commercialisti, riorganizzati dall’Istat all’interno della categoria Ateco 69.20.1-Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.

Ora, con l’Informativa 14 aprile 2022, n. 38/2022, sono state emanate ulteriori precisazioni. In particolare:

  1. non esiste alcuna sovrapponibilità tra i codici Ateco, utilizzati per classificare le attività economiche a fini statistici, e i titoli professionali con i quali sono individuati i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  2. a conferma di quanto precede, si richiamano le Risposte emanate dall’Istat il 12 marzo 2010 e il 1° febbraio 2011, nelle quali fu sottolineato che i codici ATECO costituiscono una classificazione “statistica” delle attività economiche e che la loro definizione è finalizzata esclusivamente alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali, senza alcun riferimento alla normativa nazionale sottostante;
  3. di conseguenza, non è possibile utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti iscritti nel loro albo. “Anche laddove i codici Ateco sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per attribuire il numero di partita IVA, ciò non consente al codice Ateco - ha precisato il Cndcec - di sostituirsi al titolo professionale riconosciuto ad ogni iscritto nell’albo in applicazione delle rigorose disposizioni dell’ordinamento professionale”.