Per effetto della legge di conversione del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), i contribuenti che non hanno versato le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
Il pagamento dev’essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. Per pagare i bollettini della “Rottamazione-ter”, della “Rottamazione delle risorse proprie UE” e del “Saldo e stralcio”, è possibile:
È prevista l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021. La riammissione è peraltro riservata ai soggetti che sono decaduti per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021. Per i soggetti che invece sono decaduti dalla definizione agevolata per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile chiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Sono alcune delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia attraverso alcune FAQ pubblicate ieri.
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2022
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