È stato approvato ieri, 23 marzo 2022, con il voto di fiducia della Camera il Ddl n. 3522 di conversione in legge del decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, nel testo identico a quello già approvato nei giorni scorsi dal Senato, attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione in legge si ricordano:
- l’ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:
- le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.
- la proroga dal 7 aprile al 29 aprile 2022 per le comunicazioni relative all'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020;
- lo slittamento dal 30 aprile al 23 maggio 2022 del termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1, comma 1 , del D.Lgs. n. 175/2014;
- una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022;
- l'estensione alle imprese con codice ATECO 93.11.20 - “Gestione di piscine” del credito d'imposta locazioni, di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- lo stanziamento di ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366 , della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:
- settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243;
- alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.