Potranno entrare in vigore a breve alcune importanti modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: è infatti pronto lo schema di decreto legislativo che - in attuazione della Direttiva comunitaria 20 giugno 2019, n. 2019/1023 - introduce alcune novità in materia.
Al riguardo si segnala in particolare l'introduzione di una nuova configurazione degli “assetti organizzativi”, anche attraverso l'individuazione delle situazione di “allarme” di una possibile situazione di difficoltà aziendale.
Per il nuovo art. 3, comma 4, del Codice, come modificato dal decreto in commento, costituiscono segnali di allarme:
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, del medesimo Codice (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).
Si ricorda inoltre che:
- il soggetto che ricopre la figura di “esperto” dev'essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non dev'essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata;
- l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.