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Rivalutazione e riallineamento decreto “Agosto”, possibile circoscrivere gli effetti al profilo civilistico

2 Marzo 2022
Rivalutazione e riallineamento decreto “Agosto”, possibile circoscrivere gli effetti al profilo civilistico

Con la Circolare 1° marzo 2022, n. 6/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione e al riallineamento di cui all’art. 110 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), e alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale, prevista dall'art. 6-bis del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). 

Si ricorda che il richiamato art. 110 del D.L. n. 104/2020, ha reintrodotto la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e ha previsto la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020. Di quest'ultima facoltà possono usufruire anche i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS adopter).

La circolare ribadisce che la rivalutazione in esame opera sia solo sul piano civilistico che anche su quello fiscale, previo pagamento, a tale ultimo fine, di un’imposta sostitutiva del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece dovuta un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Se compatibili, si applicano le seguenti norme:

Nel contesto descritto si è inserito da ultimo l'art. 1, commi 622, 623 e 624 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022): in particolare, si prevede che il maggior valore imputato in occasione della rivalutazione e/o di riallineamento, alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, dev'essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, in almeno 50 anni.

Nella circolare viene infine precisato che gli uffici dell'Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus