È stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il decreto 14 febbraio 2022 che fissa i tetti massimi di spesa per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, da utilizzare per le asseverazioni di congruità dei prezzi.
Lo ha reso noto lo stesso Ministero con un comunicato pubblicato sul proprio sito, dove si evidenzia che i nuovi massimali, che saranno rivisti annualmente:
Il Ministero ha altresì precisato che per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
Il decreto potrà essere applicato sia ai fini degli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (Superbonus), di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, sia per la determinazione della congruità degli interventi edilizi "minori" (come il bonus ristrutturazioni, l'ecobonus, ecc.), in caso di cessione del credito o sconto in fattura. L'importo di spesa che supera i massimali definiti dal decreto non potrà essere portato in detrazione.
Le nuove disposizioni - come disposto dal provvedimento stesso - si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data della sua entrata in vigore, che avverrà il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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