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Approvati i modelli REDDITI SC, SP, PF, ENC, Consolidato nazionale e mondiale ed Irap 2022

1 Febbraio 2022
Approvati i modelli REDDITI SC, SP, PF, ENC, Consolidato nazionale e mondiale ed Irap 2022

Sono stati pubblicati ieri dall'Agenzia delle Entrate i provvedimenti datati 31 gennaio 2022 di approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli REDDITI SC, SP, PF, ENC, Consolidato nazionale e mondiale ed Irap 2022. Approvate inoltre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale Iva 2022.

Per quanto riguarda in particolare il modello REDDITI Persone fisiche (Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30730/2022), il nuovo modello tiene conto:

  • degli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti;
  • del Superbonus 110%;
  • del credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa destinato agli under 36;
  • degli aumenti per le detrazioni riguardanti le spese veterinarie e il bonus mobili sostenute nel 2021;
  • del nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori;
  • del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.

Si ricorda inoltre quanto segue:

  1. il modello dev'essere presentato entro i seguenti termini:
    - dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea tramite di un ufficio postale;
    - entro il 30 novembre 2022, se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente oppure attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo;
  2. sono esclusi dall'obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica - e quindi possono presentare il modello REDDITI 2022 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale - i contribuenti che:
    - pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare quest'ultimo modello;
    - pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
    - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  3. sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
    - iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali;
    - iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    - iscritti negli albi degli avvocati;
    - avvocati tributaristi studi associati;
    - avvocati tributaristi;
    - società tra professionisti;
    - associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241/1997;
    - associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    - Caf-dipendenti;
    - Caf-imprese;
    - notai iscritti nel ruolo di cui all’art. 24 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89;
    - coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
    - iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
    - società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
    - società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono inoltre tenuti alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, specificati dal Decreto Dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Questo documento fa parte del FocusDICHIARAZIONI 2022