Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato tre check list destinate ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’ecobonus, al sismabonus e al bonus ristrutturazioni. Si tratta di uno strumento utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto.
Si ricorda che, per effetto dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), il visto di conformità per il Superbonus è richiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il visto dì conformità.
È stata inoltre estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali; per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Manovra dispone l’applicabilità anche a tutto il 2025 dell’art. 121 del medesimo decreto.
L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate cui all’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
In una nota ai modelli viene precisato che l'attestazione di congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera purché preveda "l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali" nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi anche la Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, § 1.2.2). L'Agenzia ha altresi precisato che detta attestazione deve riferirsi a interventi che risultino "almeno iniziati".
Sul sito della Fondazione sono disponibili i file in versione word editabile.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati