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Definite dal Mef le modalità di monitoraggio degli aiuti di Stato, pronto il decreto sull’autodichiarazione

14 Gennaio 2022
Definite dal Mef le modalità di monitoraggio degli aiuti di Stato, pronto il decreto sull’autodichiarazione

L’art. 1, commi 13-17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha disegnato un quadro normativo (cosiddetto “regime-quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Ora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo bollinato, annunciandone l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del D.M. 11 dicembre 2021, con il quale - in attuazione del richiamato art. 1, comma 16 , del D.L. 41/2021 - ha definito le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni.

Si attende quindi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà individuare termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti.

In particolare, il citato D.M. 11 dicembre 2021:

  1. elenca le norme che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi, hanno introdotto agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d’imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali sono applicabili le previsioni del “regime-quadro”;
  2. individua i massimali pro tempore applicabili;
  3. precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita come Decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95):
    • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
    • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
    • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento in tutti gli altri casi;
  4. i soggetti beneficiari degli aiuti sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti prescritti. I termini, le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
  5. disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti, nonché le modalità di restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente o al recupero dello stesso.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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