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In Gazzetta il “Milleproroghe”: fino al 31 luglio 2022 in videoconferenza assemblee, CdA e collegi sindacali

31 Dicembre 2021
In Gazzetta il “Milleproroghe”: fino al 31 luglio 2022 in videoconferenza assemblee, CdA e collegi sindacali

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ). Tra le principali novità, la proroga al 31 luglio 2022 del termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee, nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie. Prorogato fino al 31 marzo 2022 anche il termine relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.

ARTICOLO del D.L. 228/2021

CONTENUTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

ASSEMBLEE di SOCIETÀ ed ENTI

Art. 3, comma 1

Prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.

In particolare, è possibile prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del codice civile;
  • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Art. 106, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”)

5 PER MILLE – DESTINATARI

 Art. 9, comma 6

Onlus

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2022. Viene infatti previsto che, per tali enti, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e quindi da 1° gennaio 2023.

Aps ed Odv

Le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. 

 Art. 3, comma1, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111

SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO - TRASFORMAZIONE

Art. 9, comma 1

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità per Società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, di trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devolvere il proprio patrimonio.

 Art. 43, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

BONUS TERME

Art. 12, comma 2

L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

Art. 29-bis, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto “Agosto”)

PROCESSO TRIBUTARIO – UDIENZE da REMOTO

Art. 16, comma 3

Prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.

Art. 27, comma 1 , primo periodo, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 (decreto “Ristori”)

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022