Verso il rinvio di un anno dell’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1 , del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del D.L. 24 agosto 2021 n. 118 , si prevede di prorogare ai bilanci relativi all’esercizio 2022, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.
Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell’esperto rispetto all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall’art. 4 del D.L. n. 118/2021, ovvero:
viene ora aggiunto che:
Viene inoltre specificato, con una modifica all'art. 5 del predetto decreto, che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
Questo documento fa parte del FocusCRISI D'IMPRESA
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