L'art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (con esclusione degli aggi, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. ...
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