Ai fini dell’ACE, l’art. 19 del Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede che per il 2021, per la valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, si applichi l’aliquota del 15%.
La norma precisa quanto segue:
Per il periodo d’imposta 2021, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta.
In tal caso:
Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 17 settembre 2021, Prot. n. 238235/2021 , l’Agenzia delle Entrate ha stabilito - in attuazione del richiamato art. 19 del D.L. n. 73/2021 - le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta (cosiddetto “super ACE”), nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
In particolare, si prevede che:
Contestualmente è stato anche approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, con le relative istruzioni.
Questo documento fa parte del FocusSOSTEGNI 2021
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