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Amministratori, per la tassazione del Tfm l'atto di “data certa” può essere generico

28 Aprile 2021
Amministratori, per la tassazione del Tfm l'atto di “data certa” può essere generico

Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai fini dell'applicabilità del regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del Tuir, è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ora, con la Risposta all'istanza di interpello 27 aprile 2021, n. 292 , l'Agenzia delle Entrate ha precisato che - limitatamente agli incarichi speciali di cui al richiamato terzo comma dell'art. 2389 del codice civile - l'art. 17, comma 1, lettera c), del Tuir, che subordina l'applicazione del regime di tassazione separata alla condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti “da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”, vada intesa nel senso che è sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all'indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell'importo.

Per l'Agenzia delle Entrate conferiscono ad esempio “data certa” i seguenti eventi:

  1. la formazione di un atto pubblico;
  2. l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
  3. la registrazione o la produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
  4. il timbro postale, qualora lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
  5. l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
  6. l'invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo (Circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E).