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Dal Cndcec le nuove linee-guida antiriciclaggio in consultazione fino al 15 aprile

10 Marzo 2021
Dal Cndcec le nuove linee-guida antiriciclaggio in consultazione fino al 15 aprile

Pubblicato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il documento “per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76)”.

Come precisa l'Informativa n. 27 del 9 marzo 2021, il documento "contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali", e rappresenta un aggiornamento delle linee-guida elaborate nel 2019. Modifiche e integrazioni si sono rese necessarie principalmente a seguito delle disposizioni normative e di prassi emanate in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

Si tratta peraltro di una bozza non definitiva: fino al 15 aprile 2021 potranno essere inviate osservazioni al seguente indirizzo: consultazionecndcec@commercialisti.it.

Nelle premesse del documento si evidenzia che le Linee Guida hanno valenza meramente esemplificativa ai fini della corretta applicazione delle Regole Tecniche, in vigore dal 1° gennaio 2020. Come nella precedente versione, la trattazione è articolata in quattro parti, dedicate ai seguenti aspetti:

  • autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso;
  • adeguata verifica della clientela;
  • conservazione dei dati e delle informazioni;
  • conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti.

Negli allegati alle Linee guida sono inoltre proposti alcuni modelli di carte di lavoro e check-list utili durante lo svolgimento delle procedure dello studio professionale.

Nel documento viene tra l'altro sottolineato che ai fini dell'antiriciclaggio rilevano i seguenti fattori di rischio:

  1. tipologia di clientela;
  2. area geografica di operatività;
  3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
  4. servizi professionali offerti.

Per quanto riguarda in particolare la tipologia della clientela, la valutazione dev'essere effettuata tenendo conto del numero dei clienti e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; ad esempio, rilevano il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l’inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l’ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte o di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, o aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste “antiterrorismo”, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.