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DICHIARAZIONI

Approvati i nuovi ISA per agricoltura, commercio, manifatture, servizi ed attività professionali

22 Febbraio 2021
Approvati i nuovi ISA per agricoltura, commercio, manifatture, servizi ed attività professionali

Con il decreto 2 febbraio 2021 , pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli Isa relativi a una serie di attività economiche dei comparti dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Il provvedimento dispone inoltre che - oltre alle tipologie di soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96- i nuovi ISA non si applichino nei confronti:

  1. dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi (ex art. 85, comma 1 , esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir) o compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  2. dei forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), dei contribuenti ricompresi nel regime fiscale di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  3. dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Indice relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  4. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Confermato anche per i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale il regime premiale previsto dal comma 11 del richiamato art. 9-bis , D.L. n. 50/2017, sulla base del grado di affidabilità fiscale riconosciuto ad ogni contribuente, espresso su una scala da 1 a 10.

Il decreto in commento dispone infine che per il periodo d'imposta 2020 non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli ISA e le seguenti informazioni (diverse da quelle fiscali): anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'Iva, crediti Iva ed agevolazioni utilizzabili in compensazione, condoni e concordati, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, nonché comunicazioni inviate dall'Agenzia stessa.