Con il decreto 2 febbraio 2021 , pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli Isa relativi a una serie di attività economiche dei comparti dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Il provvedimento dispone inoltre che - oltre alle tipologie di soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96- i nuovi ISA non si applichino nei confronti:
Confermato anche per i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale il regime premiale previsto dal comma 11 del richiamato art. 9-bis , D.L. n. 50/2017, sulla base del grado di affidabilità fiscale riconosciuto ad ogni contribuente, espresso su una scala da 1 a 10.
Il decreto in commento dispone infine che per il periodo d'imposta 2020 non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli ISA e le seguenti informazioni (diverse da quelle fiscali): anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'Iva, crediti Iva ed agevolazioni utilizzabili in compensazione, condoni e concordati, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, nonché comunicazioni inviate dall'Agenzia stessa.
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