Ai sensi dell’art. 24 del decreto “Rilancio”, non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi inferiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento del saldo Irap dovuto per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020. Con la Risposta all’istanza di interpello 24 dicembre 2020, n. 622, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della citata norma...
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