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Superbonus, le risposte delle Entrate: abilitati al visto di conformità anche i commercialisti dipendenti di società di servizi

22 Dicembre 2020
Superbonus, le risposte delle Entrate: abilitati al visto di conformità anche i commercialisti dipendenti di società di servizi

Con la Circolare n. 30/E, pubblicata il 22 dicembre 2020 , l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus del 110%, di cui all'art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), provenienti da professionisti e operatori del settore, fornendo ulteriori chiarimenti sulla detrazione maggiorata delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nel documento di prassi vengono inoltre commentate le modifiche introdotte all’agevolazione dal D.L. n. 104/2020 (decreto “Agosto”) e fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento del rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ai fini del visto di conformità, l'art. 119, comma 11 , del D.L. n. 34/2020, richiama l'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativo al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di rimborso Iva.

Pertanto, sono abilitati al rilascio del visto di conformità anche i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita Iva in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi di cui all’art. 2 del D.M. n. 164/1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni. In questo caso, la trasmissione dev'essere effettuata dalla società stessa.

Tale conclusione è confermata:

  1. dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il quale si limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo;
  2. dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 103/E del 28 luglio 2017 , la quale ammette la possibilità che la dichiarazione possa essere predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi e trasmessa per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile tra le società di cui all’art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999.

Ai sensi dell'art. 119, comma 14 , del decreto “Rilancio”, inoltre, i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Tale obbligo non sussiste per i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati), in quanto questi sono già tenuti ai sensi degli artt. 6 e 22 del D.M. n. 164/1999, a stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro.

Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%