Nel fornire un’interpretazione in merito all’ambito applicativo del Superbonus del 110%, con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 328, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcune definizioni in materia immobiliare, confermando che gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su una villetta a schiera di testa, terra-tetto, con miglioramento di due classi energetiche, possono fruire della detrazione maggiorata sempre che l'unità sia funzionalmente indipendente e con accesso autonomo.
In particolare:
SUPERBONUS: le DEFINIZIONI FORNITE dall’AGENZIA delle ENTRATE |
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EDIFICIO UNIFAMILIARE |
Unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. |
UNITÀ IMMOBILIARE “FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE” |
È tale quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Accesso autonomo |
EDIFICI PLURIFAMILIARI |
Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, devono essere individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando a tal fine che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. |
Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%
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