L'art. 140 del decreto-legge “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dispone l'inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare l'apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonchè trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086 .
Per effetto dell'art. 141 del medesimo D.L. 34/2020, inoltre, slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Stabilità 2017).
Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2020, n. 248558/2020, emanato alla luce dei richiamati artt. 140 e 141 del decreto “Rilancio”:
Si ricorda infine che il disegno di legge di conversione del citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è tuttora all'esame del Parlamento.
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