La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma - rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio - determina l'inammissibilità del ricorso: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 dicembre 2019, n. 7084 , depositata lo scorso 12 marzo (in tal senso si segnalano anche Cass. 22 maggio 2019, n. 13923, 21 giugno 2016, n. 12743).
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