Qualora la causa ostativa al regime forfetario sopraggiunga nel corso dell’anno per effetto di acquisizione (anche per successione o donazione) di una partecipazione societaria, il contribuente non fuoriesce dal regime agevolato dall’anno successivo qualora rimuova detta causa ostativa entro la fine dell’anno: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, sulla base del disposto dell’art. 1, comma 71, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Si ricorda che, ai sensi del comma 57, lettera d), della medesima norma, costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfetario la partecipazione da parte della persona fisica in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Rientrano, quindi, la partecipazione in:
La circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, ha precisato che costituiscono causa ostativa anche le seguenti ipotesi:
Preme evidenziare che, nel caso di partecipazioni in società di persone, l’incompatibilità con il regime forfetario è totale e non assume alcun rilievo la percentuale di partecipazione del socio ed il requisito della riconducibilità delle attività esercitate. Ne deriva che, anche una partecipazione minimale (ad esempio, dell’1%) in una società di persone ovvero in una associazione professionale, costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfettario da parte del socio (in tal senso la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello 23 aprile 2019, n. 123).
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