I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento, installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 gennaio 2020, n. 9.
Si ricorda che, con la Risposta 17 gennaio 2020, n. 7 (in linea con le Risposte 10 dicembre 2019, n. 506 e 20 dicembre 2019, n. 535), fu confermato che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae (che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria).
Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Questo documento fa parte del FocusCORRISPETTIVI ELETTRONICI
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