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Corrispettivi, esclusi dai nuovi obblighi gli apparecchi da divertimento installati in luoghi pubblici

22 Gennaio 2020
Corrispettivi, esclusi dai nuovi obblighi gli apparecchi da divertimento installati in luoghi pubblici

I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento, installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’ del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello .

Si ricorda che, con la  (in linea con le Risposte  e ), fu confermato che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’ del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae (che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria).

Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

Questo documento fa parte del FocusCORRISPETTIVI ELETTRONICI