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CRISI D'IMPRESA

Forum commercialisti, crisi d'impresa in attesa del decreto correttivo

15 Gennaio 2020
Forum commercialisti, crisi d'impresa in attesa del decreto correttivo

La riforma del diritto della crisi di impresa, attuata con il D.Lgs. n. 14/2019 , comporta un nuovo approccio culturale che mira a prevenire eventuali stati di crisi nella vita dell’impresa e a risolverli, laddove è possibile, quando la precedente normativa interveniva a regolare la fase ormai patologica. Ma le norme principalmente deputate a tale funzione, relative all’obbligo di costituire adeguati assetti organizzativi (art. 375 del Codice), di monitoraggio degli indicatori della crisi (art. 13 ) e di nomina dell’organo di controllo (art. 379 ) pesano significativamente sulle piccole e piccolissime imprese (cd. nano-imprese) che non sono sufficientemente strutturate.

Il tema è stato oggetto del dibattito nella seconda giornata del 3° Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili in corso a Milano, dal 13 al 15 gennaio.

A ciò si aggiunge la difficoltà di trovare professionisti disponibili ad accettare la nomina di sindaco o revisore in quanto l'assenza dei requisiti gestionali previsti dalla normativa fa scattare il meccanismo delle segnalazioni di allerta all'Ocri, con obbligo dell'organo di controllo di segnalare tempestivamente lo stato di crisi se non vuole incorrere in un comportamento doloso. Tutto ciò a fronte di compensi stimati molto bassi.

Durante l’incontro è stato inoltre ricordato che è in fase di elaborazione un decreto correttivo del Codice della crisi - in vigore, salvo specifiche disposizioni, dal 16 marzo 2019 - che prevede alcune modifiche nei tempi e modalità di applicazione.

In particolare, lo schema del decreto correttivo predisposto dal Governo prevede lo slittamento di sei mesi (dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021) dei sistemi di allerta, che determinano le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (art. 16 del Codice). Il rinvio, tuttavia, non varrà per tutte le imprese obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, bensì solo per quelle che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei limiti previsti dal novellato art. 2477 c.c.:

  1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Nessun cambiamento, invece, per la predisposizione degli assetti organizzativi adeguti richiesti dal nuovo art. 2086 c.c., entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Questo documento fa parte del FocusCRISI D'IMPRESA