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ENTI NO PROFIT

Riforma del Terzo Settore: le opportunità per i professionisti

20 Dicembre 2019
Riforma del Terzo Settore: le opportunità per i professionisti

Attraverso un'informativa pubblicata ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale commercialisti hanno sottolineato alcune delle opportunità derivanti ai professionisti dalla riforma del Terzo Settore.

Nel documento viene in particolare evidenziato che le prime nomine degli organi di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti per gli enti non profit obbligati, ai sensi degli artt. 3031 del D.Lgs. n. 117/2017 recante il “Codice del Terzo settore”, avverranno per Onlus, Aps e Odv con l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019.

Al fine di supportare i soggetti interessati nella fase di transizione della riforma, il Consiglio nazionale di categoria ha pertanto nominato un apposito Gruppo di lavoro per poter pubblicare entro il primo quadrimestre del 2020 delle Linee guida dedicate all’Organo di controllo degli Ets, definite come una evoluzione delle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, adeguatamente riviste e adattate. Contestualmente, è stato avviato uno studio in materia di rendicontazione finanziaria finalizzato a produrre specifici “Principi contabili per gli enti del Terzo settore”.

Nell’informativa sono inoltre analizzati alcuni temi sollevati dagli operatori e risolti dai principali soggetti istituzionali, principalmente Ministero del lavoro e Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), sono enti del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali;
  • le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni;
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non sono invece considerati enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.