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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Anche dietisti e assistenti sanitari tenuti ad inviare i dati al STS

5 Dicembre 2019
Anche dietisti e assistenti sanitari tenuti ad inviare i dati al STS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 novembre 2019 del Ministero delle Finanze contenente un altro elenco di soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, relativamente ai dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono tenuti all'invio dei dati gli iscritti ai seguenti albi:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario;
  • biologo.

L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi entro il 31 gennaio 2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.

A tal fine, si applicano le modalità di trasmissione telematica al STS previste dal D.M. 31 luglio 2015  e dm 27 aprile 2018 .