Il contribuente che effettua cessioni all'importazione non è tenuto ad emettere fattura elettronica, né ad effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali: lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello 24 aprile 2019, n. 130.
Nel documento si sottolinea peraltro che nella situazione descritta, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, cioè tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale.
In merito all’obbligo di presentare la fattura in dogana, inoltre, si ricorda che, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento comunitario 18 dicembre 2006, n. 1875, in ambito extra Ue la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn).
Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Pertanto non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, in quanto il medesimo è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.
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