Con la risposta all'istanza di interpello 21 marzo 2019, n. 81 , pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato l'ipotesi della configurabilità quale cessione di ramo d'azienda del trasferimento dei contratti verso la clientela, con contestuale risoluzione del contratto di concessione esistente tra società cedente e cessionaria, analizzandone la disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette, di registro e Iva.
Nella fattispecie analizzata:
Nella fattispecie descritta – ha precisato l'Agenzia – si è in presenza di un negozio giuridico che sotto il profilo tributario può essere qualificato quale cessione del ramo di azienda. La cedente, infatti, per lo svolgimento della sua attività non necessita di fare investimenti in attrezzature e macchinari e di assumere personale, in quanto a ciò provvede direttamente la concessionaria.
Di conseguenza detta operazione sarà così disciplinata:
La DISCIPLINA FISCALE della CESSIONE del RAMO di AZIENDA |
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IMPOSTE DIRETTE |
Cessionaria Cedente |
IVA |
Si applica l’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda. |
IMPOSTA di REGISTRO |
La cessione del ramo di azienda - da registrare in termine fisso - è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, applicando le aliquote previste in base alla natura dei beni che compongono il compendio aziendale(3). |
(1) Ai sensi dell’art. 103 del Tuir.
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