News
IMPOSTE DIRETTE, IVA, IMPOSTA DI REGISTRO

Il trasferimento del “pacchetto clienti” è cessione del ramo d'azienda

26 Marzo 2019
Il trasferimento del “pacchetto clienti” è cessione del ramo d'azienda

Con la risposta all'istanza di interpello 21 marzo 2019, n. 81 , pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato l'ipotesi della configurabilità quale cessione di ramo d'azienda del trasferimento dei contratti verso la clientela, con contestuale risoluzione del contratto di concessione esistente tra società cedente e cessionaria, analizzandone la disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette, di registro e Iva. 

Nella fattispecie analizzata:

  1. la società A esercita un'attività di natura tecnico-commerciale verso la clientela (acquisita e potenziale) in forza di un contratto di concessione stipulato con la società B, che svolge materialmente i servizi;
  2. la società A cede alla società B un ramo di azienda costituito dai contratti verso la clientela risolvendo contestualmente il contratto di concessione sussistente con la società cessionaria.

Nella fattispecie descritta – ha precisato l'Agenzia – si è in presenza di un negozio giuridico che sotto il profilo tributario può essere qualificato quale cessione del ramo di azienda. La cedente, infatti, per lo svolgimento della sua attività non necessita di fare investimenti in attrezzature e macchinari e di assumere personale, in quanto a ciò provvede direttamente la concessionaria.

Di conseguenza detta operazione sarà così disciplinata:

La DISCIPLINA FISCALE della CESSIONE del RAMO di AZIENDA

IMPOSTE DIRETTE

Cessionaria
Si ha il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza dev'essere attribuita ad avviamento, deducibile ai fini Ires(1).

Cedente
La plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plusvalenza potrà essere rateizzata qualora il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni(2).

IVA

Si applica l’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.

IMPOSTA di REGISTRO

La cessione del ramo di azienda - da registrare in termine fisso - è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, applicando le aliquote previste in base alla natura dei beni che compongono il compendio aziendale(3).

 

(1) Ai sensi dell’art. 103 del Tuir.
(2) Art. 86, comma 4, del Tuir.
(3) Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.