Successivamente alla cessazione dell'attività, l’imprenditore è obbligato a mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione stessa: lo prevede l'art. 33 del nuovo Codice delle crisi d'impresa, approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155).
La norma precisa inoltre quanto segue:
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