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Anche dopo la cessazione dell'attività obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec

14 Novembre 2018
Anche dopo la cessazione dell'attività obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec

Successivamente alla cessazione dell'attività, l’imprenditore è obbligato a mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione stessa: lo prevede l'art. 33 del nuovo Codice delle crisi d'impresa, approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155).

La norma precisa inoltre quanto segue:

  1. la cessazione dell’attività imprenditoriale coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese. Qualora il soggetto non sia iscritto, l'attività si intende cessata dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa;
  2. per le imprese individuali o in caso di cancellazione di ufficio delle società, è comunque fatta salva la facoltà per il creditore o per l'autorità giudiziaria di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività;
  3. è inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese;
  4. la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.