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ADEMPIMENTI

Dal 29 ottobre 2018 in vigore la sospensione della compensazione in presenza di “profili di rischio”

29 Agosto 2018
Dal 29 ottobre 2018 in vigore la sospensione della compensazione in presenza di “profili di rischio”

Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni indebite di crediti d'imposta, l'art. 1, comma 990, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

È stato pertanto inserito il comma 49-ter nell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Qualora all'esito del controllo automatizzato il credito risulti correttamente utilizzato, oppure decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In materia è stato emanato ieri il Provvedimento direttoriale n. 195385/2018 contenente le modalità attuative delle nuove regole.

Viene infatti stabilito quanto segue, con effetto dal 29 ottobre 2018:

PROFILI di RISCHIO e PROCEDURA di SOSPENSIONE
CRITERI di SELEZIONE dei PROFILI di RISCHIO

Il provvedimento adotta i seguenti criteri:

  • tipologia dei debiti pagati;
  • tipologia dei crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell'F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. (1)
PROCEDURA di SOSPENSIONE

Per gli F24 presentati in via telematica, con apposita ricevuta viene comunicato se la delega di pagamento è stata sospesa; nella stessa ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione (che non può essere superiore a 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24).

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.

EFFETTI della SOSPENSIONE

Durante il periodo di sospensione:

  • non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24;
  • può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le procedure ordinarie.
INFORMAZIONI ULTERIORI Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.
UTILIZZO NON CORRETTO del CREDITO

Se a seguito delle verifiche l’Agenzia delle Entrate riscontra un utilizzo non corretto del credito, viene comunicato lo scarto del modello F24 attraverso un'apposita ricevuta (motivata).

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non effettuati.

 

Mancata comunicazione

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

UTILIZZO CORRETTO del CREDITO

Qualora invece risulti che il credito sia stato utilizzato correttamente, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  • in caso di F24 a saldo zero, con apposita ricevuta l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  • se l'F24 presenta saldo positivo, l’Ufficio invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

(1) A tal fine, i modelli F24 contenenti il pagamento di tali debiti iscritti a ruolo devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.