Dal 1° gennaio 2018 tutti i produttori agricoli in regime di esonero ai fini Iva, di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, potranno essere esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsto dall’art. 21 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010. L’abolizione dell’adempimento è prevista in uno degli emendamenti al D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), il cui Ddl di conversione in legge è in questi giorni all’esame della Camera.
Con l’introduzione di tale modifica verrebbe esteso l’esonero dalla trasmissione dello spesometro, di cui al citato art. 21 del D.L. n. 78/2010, che attualmente lo prevede per i soli produttori agricoli in regime di esonero Iva situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973.
Se l’emendamento verrà recepito nella legge di conversione del D.L. n. 87/2018 , con effetto dal 1° gennaio 2018, i produttori agricoli interessati non dovranno effettuare la comunicazione dei dati per il primo semestre 2018, in scadenza entro il 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica), né quella relativa al secondo semestre 2018 da effettuarsi entro il 28 febbraio 2019.
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