In materia di “beni significativi” nell’ambito degli interventi edilizi agevolati fiscalmente, l’art. 1, comma 19 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto quanto segue:
Le novità introdotte con la Legge n. 205/2017 producono effetti anche per il passato: pertanto – spiega la circolare - “le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti” (intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definito).
Il valore dei beni significativi – come precisato dal richiamato documento di prassi - dev’essere determinato in base ai principi generali dettati per l’Iva, e in particolare alla luce dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 (Circolare Agenzia Entrate 7 aprile 2000, n. 71/E).
Si tenga presente inoltre che se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.
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