Per effetto dell'art. 1, commi da 33 a 35, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata modificata la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e del nuovo numero 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al medesimo decreto, l'esenzione Iva è applicabile ai trasporti di persone che:
Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2017:
Riepilogando, la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2017 è la seguente:
PRESTAZIONI |
TRATTAMENTO IVA |
Trasporto urbano di persone effettuato per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) |
Esenzione |
Trasporto urbano di persone effettuato per acqua, con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché a mezzo di gondole o motoscafi |
Esenzione |
Trasporto urbano di persone reso con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi |
5 per cento |
Trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare |
10 per cento |
Trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate |
10 per cento
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