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ADEMPIMENTI

Il regime Iva dei servizi di trasporto urbano

6 Luglio 2018
Il regime Iva dei servizi di trasporto urbano

Per effetto dell'art. 1, commi da 33 a 35, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata modificata la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

 In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e del nuovo numero 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al medesimo decreto, l'esenzione Iva è applicabile ai trasporti di persone che:

  • avvengono in ambito cosiddetto “urbano”, oppure tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri;
  • sono effettuati mediante “veicoli da piazza”. Si considerano tali quelli adibiti al servizio di taxi che è ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'art. 2 della Legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21.

Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • continuano ad essere esenti le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo di gondole o motoscafi;
  • sono soggette ad Iva con l'aliquota del 5 per cento le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi;
  • sono assoggettate ad aliquota Iva del 10 per cento le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate (Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Riepilogando, la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2017 è la seguente:

PRESTAZIONI

TRATTAMENTO IVA

Trasporto urbano di persone effettuato per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi)

Esenzione

Trasporto urbano di persone effettuato per acqua, con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché a mezzo di gondole o motoscafi

Esenzione

Trasporto urbano di persone reso con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi

5 per cento

Trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

10 per cento

Trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate

10 per cento