È disponibile il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018”, predisposto da Unioncamere al fine – come si legge in un comunicato stampa diffuso dall’associazione – di “facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale”.
Nel documento si ricorda che:
- per le società di capitali e le cooperative l’obbligo di deposito dei bilanci in formato XBRL è in vigore dal 2010, come previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008;
- la nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2018 è la versione “2017-07-06”, alla luce della comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 febbraio;
- la nuova tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/2017-07-06.zip, oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/;
- la versione di tassonomia “2017-07-06” è entrata in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 e dev’essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018, per le istanze di deposito presentate da tale data, come riportato nel sito di XBRL Italia;
- fino a tale data sono accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, “2016-11-14”;
- per tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1° gennaio 2016 valeva la tassonomia “2015-12-14”, mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa, mentre le precedenti versioni di tassonomia (“2009-02-16”, “2011-01-04”, “2014-11-17”) sono state dismesse contestualmente;
- sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la tassonomia “2017-07-06” i seguenti soggetti:
- società quotate in borsa (comprese quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come le obbligazioni);
- società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali;
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- banche ed altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio sulla base del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.