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CONTABILITÀ

I soggetti esclusi dall’obbligo di depositare i bilanci in formato XBRL

6 Aprile 2018
I soggetti esclusi dall’obbligo di depositare i bilanci in formato XBRL

È disponibile il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018”, predisposto da Unioncamere al fine – come si legge in un comunicato stampa diffuso dall’associazione – di “facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale”.

Nel documento si ricorda che:

  1. per le società di capitali e le cooperative l’obbligo di deposito dei bilanci in formato XBRL è in vigore dal 2010, come previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008;
  2. la nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2018 è la versione “2017-07-06”,  alla luce della comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 febbraio;
  3. la nuova tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:  http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/2017-07-06.zip, oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/;
  4. la versione di tassonomia “2017-07-06” è entrata in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 e dev’essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018, per le istanze di deposito presentate da tale data, come riportato nel sito di XBRL Italia;
  5. fino a tale data sono accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, “2016-11-14”;
  6. per tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1° gennaio 2016 valeva la tassonomia “2015-12-14”, mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa, mentre le precedenti versioni di tassonomia (“2009-02-16”, “2011-01-04”, “2014-11-17”) sono state dismesse contestualmente;
  7. sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la tassonomia “2017-07-06” i seguenti soggetti:
    1. società quotate in borsa (comprese quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come le obbligazioni);
    2. società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali;
    3. società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
    4. banche ed altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio sulla base del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
    5. società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.