Per effetto dell’art. 1, comma 934 , della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – che è intervenuto sull’art. 16, comma 1-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 - i modelli 730 devono essere trasmessi in via telematica dai Caf e dai professionisti abilitati entro le seguenti date:
DATA di PRESENTAZIONE del 730 da parte del CONTRIBUENTE |
SCADENZA |
Entro il 22 giugno |
29 giugno |
Dal 23 al 30 giugno |
9 luglio 2018 (in quanto la data originaria del 7 luglio cade di sabato) |
Dal 1° al 23 luglio |
23 luglio |
Si tenga presente inoltre che ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (“decreto semplificazioni”), il contribuente può trasmettere all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione.
Quindi i termini di presentazione sono stati unificati: non vi sono più scadenze differenti a seconda della modalità di presentazione (diretta oppure tramite Caf o professionisti): la precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.
Tra le principali novità del modello 730/2018 si segnalano le seguenti:
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