La remissione del trattamento di fine mandato (Tfm) effettuata alla società dall'amministratore è assimilabile alla percezione dell'indennità solo nel caso in cui la corrispondente rinuncia al credito vantato gli attribuisca un vantaggio economico.
In assenza di tale vantaggio, la remissione non comporta in capo all'amministratore il realizzo di alcun reddito imponibile: è la massima della Norma di comportamento n. 201 dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), sezione di Milano, diffusa nei giorni scorsi.
Si ricorda che:
1. con la Risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124/E l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario della rinuncia al trattamento di fine mandato da parte dell’amministratore di società. Nel documento si specificava in particolare che la disciplina è differente a seconda che si tratti di soci oppure di soggetti esterni alla società, come emerge dal seguente prospetto:
AMMINISTRATORE |
DISCIPLINA |
NORMA APPLICABILE |
SOCIO |
In caso di rinuncia al trattamento di fine mandato operata da amministratori soci, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, per effetto dell’art. 88, comma 4-bis, del Tuir. Ai sensi di tale norma, infatti, la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; a tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, e quindi tutta la sopravvenienza attiva dev’essere assoggettata a tassazione. L’eccedenza costituisce invece una sopravvenienza imponibile. |
Art. 88, comma 4-bis, del Tuir |
NON SOCIO |
La società deve tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte. |
Art. 88, comma 1, del Tuir |
2. il citato comma 4-bis dell’art. 88 del Tuir è stato inserito dall’art. 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), ed è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in vigore alla data del 7 ottobre 2015;
3. ai fini della deducibilità Ires degli accantonamenti per l’erogazione del Tfm, si applica l’art. 105, comma 4, del Tuir;
4. per quanto riguarda la tassazione in capo agli amministratori (soci e non soci) della rinuncia al Tfm, la risoluzione in commento sottolinea quanto segue:
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