Nel 2018 il superammortamento è applicabile - nella misura del 130 per cento - anche agli autocarri, sia per le imprese che per i professionisti: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum organizzato da Italia Oggi.
L'interpretazione si fonda sul dato letterale dell'art. 1, comma 29, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), che esclude dalla maggiorazione soltanto i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR.
Si deve comunque trattare di beni materiali strumentali nuovi. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ne rimangono fuori i beni-merce, i beni trasformati o assemblati al fine di ottenere prodotti destinati alla vendita, quelli esposti in show room ed utilizzati esclusivamente per fini dimostrativi (in tal caso la maggiorazione potrà essere operata dall'acquirente), i beni complessi realizzati utilizzando anche beni usati (purché il costo di questi ultimi non sia prevalente rispetto al costo complessivo).
L'agevolazione spetta anche in relazione alle migliorie effettuate su beni di terzi, mentre è esclusa per i beni immateriali e i materiali di consumo.
Si ricorda che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 il superammortamento era applicabile anche ai veicoli, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): la misura si rendeva applicabile anche ai limiti previsti dall'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR. Per effetto dell'art. 1, comma 8, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), detta tipologia di beni è stata peraltro esclusa dall'agevolazione. La norma precisa infatti che ne sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR.
Relativamente all'ambito di applicazione soggettivo, non possono beneficiare della maggiorazione i contribuenti rientranti nel regime “forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015), mentre spetta per i “minimi” (di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008) e per coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Sono inoltre compresi nel beneficio anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, gli enti non commerciali (per le eventuali attività commerciali svolte) e le aziende condotte in affitto o in usufrutto (Circolare Agenzia delle Entrate 26 maggio 2016, n. 23/E).
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