Nessuna deroga al blocco delle cessioni o dell'ottenimento dello sconto in fattura dei bonus edilizi se, entro la data del 30/03/2024, è stato eseguito esclusivamente il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il costo riferibile alla detta tassa, infatti, non può essere ricondotto tra quelli rilevanti ai fini dell'applicazione della deroga, poiché le dette spese non si riferiscono alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.
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