I debitori che, riammessi nella rottamazione quater, decadranno nuovamente dalla definizione agevolata delle cartelle, potranno comunque dilazionare i carichi oggetto della duplice decadenza. Unica inibizione riguarda quei carichi per i quali è intervenuta invece la tripla decadenza, prima da una dilazione ordinaria o straordinaria con istanza presentata dal 16 luglio 2022, poi dalla rottamazione quater e poi dalla riammissione. Questo è uno degli effetti dalla disposizione contenuta all'articolo 3-bis del dl 202/2024.
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