Il giudice tributario può disapplicare un regolamento comunale solo per i vizi riguardanti l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge. Dunque, il regolamento Tari non può essere disapplicato se viene contestata la scelta discrezionale delle tariffe o la classificazione delle categorie delle attività soggette al prelievo. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di motivazione della delibera comunale che fissa le tariffe. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 730 dell'11 gennaio 2025 .
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