Iva anche sul corrispettivo dovuto per lavori non eseguiti. Il compenso pattuito per la realizzazione di un progetto immobiliare la cui esecuzione è stata interrotta a causa del recesso ingiustificato del committente, dovuto ugualmente al fornitore in base alla legge, va assoggettato all'imposta in quanto costituisce il corrispettivo della prestazione contrattualmente convenuta. Lo ha dichiarato la Corte di giustizia Ue nella sentenza 28 novembre 2024, C-622/23.
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