Dovranno essere identificati sia il cedente che il cessionario di cripto, con i rispettivi eventuali titolari effettivi, anche quando effettuano il trasferimento senza appoggiarsi ad un operatore ovvero mediante i cosiddetti indirizzi auto-ospitati. Lo prevede lo schema di decreto legislativo, ieri in Consiglio dei ministri, con il quale il Governo italiano si appresta a recepire le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/1113 che detta disposizioni sui dati informativi riguardanti i cedenti e i cessionari di cripto-attività.
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