La notifica è inesistente e improduttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l'atto sia stato consegnato a una persona non abilitata a riceverlo. La notifica inesistente è insanabile. È invece sanabile per raggiungimento dello scopo la notifica nulla, che si perfeziona se il destinatario contesta l'atto, in quanto costituisce la prova che ne ha avuto effettiva conoscenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza 24329 del 10 settembre 2024.
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