In appello non possono essere prodotti nuovi documenti e non sono ammesse nuove prove, a meno che il giudice li ritenga indispensabili per la decisione della controversia o che sia stato impedito a una parte di produrli per una causa ad essa non imputabile. Lo prevede l'art. 1 del dlgs 220/2023, che ha riformato la disciplina del processo tributario, come previsto dalla legge delega fiscale (legge 111/2023 ).
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