L'aliquota del Superbonus si riduce anche per gli edifici colpiti da eventi sismici che ne hanno provocato l'inagibilità, nel caso in cui altri interventi edilizi precedenti ne abbiano già ripristinato l'agibilità. A prescindere dall'aver ricevuto contributi per la ricostruzione (compatibili di per sé con il Superbonus), agli immobili già ricostruiti non si applica la disposizione del dl 34/2020, art. 119, co. 8-ter , che eccezionalmente consente di accedere alla detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
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