Nel periodo che va dal 1° al 16 gennaio 2024 ricorrono le consuete scadenze della prima metà del mese.
Tra questi si ricordano:
- l’applicazione del principio di cassa allargato, in base al quale le somme erogate entro il 12 gennaio a titolo di reddito di lavoro dipendente rientrano automaticamente, ai fini fiscali, nell’anno precedente e, quindi, concorrono al conguaglio 2023;
- la richiesta, entro il 15 gennaio, da parte del lavoratore al proprio sostituto d’imposta, di fruire dell’assistenza fiscale fornita da quest’ultimo.
Inoltre, entro il 16 gennaio, coloro che non hanno effettuato il versamento della seconda rata delle imposte entro il 30 novembre 2023, rientrando nella proroga introdotta dal D.L. n. 145/2023, devono versare l’importo dovuto o la prima rata se scelgono la rateizzazione in 5 rate.
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